IL PRETORE Preso atto di quanto sopra osserva: la necessita' di dichiararsi incompatibile alla gestione del processo dibattimentale, in esito al rigetto di una istanza di patteggiamento, non deriva dalla lettura tout court dell'art. 34 c.p.p., che non prevede il caso di specie. D'altronde, ed a ben vedere, neanche deriva dalla lettura della motivazione e del dispositivo delle sentenze, nn. 186 e 399 del '92, rassegnate dalla Corte costituzionale che ha dilatato le ipotesi di incompatibilita' di cui al citato art. 34, fino a ricomprendere quelle in cui il pretore del dibattimento ha rigettato si' l'istanza di patteggiamento, ma rispettivamente acquisendo, e quindi conoscendo gli atti del pubblico ministero, e vi e' piu', dichiarando, e pronunciandosi, in ordine al titolo del reato, rigettando ipotesi circostanziate suggerite dalle parti. Nell'ipotesi in evidenza, questo giudicante nulla ha conosciuto degli atti nella disponibilita' delle parti, ha soltanto operato la ricognizione del capo di imputazione, non ha in alcun modo espresso alcun giudizio sul titolo del reato devoluto alla sua cognizione, e solo ha riferito, e pronunciato, in ordine ad una ritenuta non adeguatezza retributiva della pena suggerita dalle parti in relazione ai reati riferiti in epigrafe. Non essendo contemplata tale fattispecie, ne' dall'art. 34 ne' d'altronde essendo riferita e ricompresa la medesima fattispecie, nelle ipotesi gia' valutate ed approfondite dal giudice costituzionale, puo' quindi oggi operarsi soltanto una duplicita' di giudizio, e cioe', secondo i casi: a) o ritenere la questione manifestamente infondata, seppure rilevante e procedere quindi tout court, al giudizio dibattimentale, ovvero: b) ritenere, come e' evidente, non soltanto la compiuta rilevanza del problema sollevata dalla difesa, e di cui al verbale della scorsa udienza, ma vi e' piu', ritenerne anche la non manifesta infondatezza. Ritenere cioe', in altri termini, non manifestamente infondata la questione di non costituzionalita' dell'art. 34 cosi' come integrato a livello interpretativo dalle note sentenze della Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a gestire il giudizio dibattimentale da parte del pretore che, in limine litis, abbia ritenuto di rigettare una istanza di patteggiamento per pura inadeguatezza retributiva, e pur senza, come nel caso in evidenza, che il giudicante abbia conosciuto degli atti del fascicolo del pubblico ministero, e pur senza che il medesimo giudicante abbia in alcun modo pronunciato in ordine al merito della causa e al buon fondamento del titolo in epigrafe. Non dovendo sostituirsi questa a.g. al medesimo giudizio, che evidentemente se dovesse farlo, questo giudicante la riterrebbe non fondata, ma dovendo semplicemente questo giudicante prendere atto della relativa eccezione, e verificarne la rilevanza gia' verificata e la non manifesta infondatezza, in ordine alla quale ben puo' deporre anche l'orientamento espresso dal pubblico ministero.