IL PRETORE
   Preso  atto  di  quanto sopra osserva: la necessita' di dichiararsi
 incompatibile alla gestione del processo dibattimentale, in esito  al
 rigetto  di  una  istanza di patteggiamento, non deriva dalla lettura
 tout court dell'art. 34 c.p.p., che non prevede il  caso  di  specie.
 D'altronde,  ed  a  ben  vedere,  neanche  deriva dalla lettura della
 motivazione e del dispositivo delle sentenze, nn. 186 e 399 del  '92,
 rassegnate  dalla  Corte costituzionale che ha dilatato le ipotesi di
 incompatibilita' di cui al  citato  art.  34,  fino  a  ricomprendere
 quelle  in cui il pretore del dibattimento ha rigettato si' l'istanza
 di patteggiamento, ma rispettivamente acquisendo, e quindi conoscendo
 gli atti del  pubblico  ministero,  e  vi  e'  piu',  dichiarando,  e
 pronunciandosi,  in  ordine  al  titolo del reato, rigettando ipotesi
 circostanziate suggerite dalle parti.
   Nell'ipotesi in evidenza, questo  giudicante  nulla  ha  conosciuto
 degli  atti  nella disponibilita' delle parti, ha soltanto operato la
 ricognizione del capo di imputazione, non ha in alcun  modo  espresso
 alcun  giudizio  sul titolo del reato devoluto alla sua cognizione, e
 solo ha riferito, e  pronunciato,  in  ordine  ad  una  ritenuta  non
 adeguatezza retributiva della pena suggerita dalle parti in relazione
 ai reati riferiti in epigrafe.
   Non  essendo  contemplata  tale  fattispecie,  ne' dall'art. 34 ne'
 d'altronde essendo riferita e  ricompresa  la  medesima  fattispecie,
 nelle   ipotesi   gia'   valutate   ed   approfondite   dal   giudice
 costituzionale, puo' quindi oggi operarsi soltanto una duplicita'  di
 giudizio,  e  cioe',  secondo  i  casi:  a)  o  ritenere la questione
 manifestamente infondata, seppure rilevante e procedere  quindi  tout
 court,  al  giudizio  dibattimentale,  ovvero:  b)  ritenere, come e'
 evidente, non soltanto la compiuta rilevanza del  problema  sollevata
 dalla  difesa,  e  di  cui  al verbale della scorsa udienza, ma vi e'
 piu', ritenerne anche la non manifesta infondatezza.
   Ritenere cioe', in altri termini, non manifestamente  infondata  la
 questione  di non costituzionalita' dell'art. 34 cosi' come integrato
 a  livello   interpretativo   dalle   note   sentenze   della   Corte
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 nella parte in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  a  gestire  il
 giudizio  dibattimentale  da  parte del pretore che, in limine litis,
 abbia ritenuto di rigettare una istanza di  patteggiamento  per  pura
 inadeguatezza  retributiva,  e  pur senza, come nel caso in evidenza,
 che il giudicante abbia  conosciuto  degli  atti  del  fascicolo  del
 pubblico  ministero,  e pur senza che il medesimo giudicante abbia in
 alcun modo pronunciato in ordine al merito  della  causa  e  al  buon
 fondamento del titolo in epigrafe.
   Non  dovendo  sostituirsi  questa  a.g.  al  medesimo giudizio, che
 evidentemente se dovesse farlo, questo giudicante la  riterrebbe  non
 fondata,  ma  dovendo  semplicemente  questo giudicante prendere atto
 della relativa eccezione, e verificarne la rilevanza gia'  verificata
 e  la  non  manifesta  infondatezza,  in  ordine  alla quale ben puo'
 deporre anche l'orientamento espresso dal pubblico ministero.